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Indennità una tantum di 500 euro per ogni periodo di sospensione di 15 giorni – Erogazione massima di 3mila euro

Dal 15 giugno 2023 sarà possibile presentare la domanda di indennità a favore dei lavoratori autonomi che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (DL 61 del 2023). Lo specifica l’INPS nella circolare numero 54 datata 8 giugno.

Potranno richiedere l’indennità i lavoratori autonomi iscritti alla data del 1° maggio 2023 alle gestioni previdenziali e assistenziali (artigiani, commercianti, iscritti alla gestione separata, coltivatori diretti, lavoratori autonomi iscritti ex enpals), che risultino attivi alla stessa data, e siano residenti o domiciliati, ovvero svolgano l’attività lavorativa esclusivamente o prevalentemente nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.

La misura dell’indennità una tantum sarà di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro. In sede di domanda dovranno essere indicati i periodi di sospensione dell’attività per cui si chiede l’indennità una tantum, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima. Potranno essere valorizzati solo intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi; è infatti inibita la valorizzazione di un intervallo di tempo riferito a un periodo futuro.

Si potrà presentare una domanda per ogni periodo, oppure più domande con periodi differenti anche non continuativi.

L’INPS provvederà al monitoraggio delle domande presentate, in caso di raggiungimento del limite stanziato (253,6 milioni di euro) non procederà all’accoglimento di ulteriori domande. Le domande dovranno essere presentate in via telematica all’INPS entro il 30/09/2023 accedendo al portale con SPID; CIE, CNS oppure tramite patronato.