(foto di repertorio)

Massimo 1200 euro e comunque il 50% della riduzione concessa

Il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione spetta sia ai proprietari persone fisiche non titolari di partita IVA, sia ai proprietari persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita IVA. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella guida dello scorso 6 luglio 2021. Tuttavia, il contratto di locazione deve avere a oggetto un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l’abitazione principale del conduttore. Il regime fiscale di tassazione del contratto di locazione non rileva e quindi sono ammessi al beneficio sia i contratti in regime ordinario (soggetti a imposta di registro) sia i contratti in regime di cedolare secca.

A chi spetta il contributo

Il contributo è riconosciuto ai proprietari locatori degli immobili a uso abitativo che, non prima del 25 dicembre 2020 e fino alla al 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021. Gli “sconti” per i quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione attivi alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore. Il contributo spettante è commisurato all’importo complessivo della riduzione di canone che viene accordata al conduttore per le mensilità dell’anno 2021.

In che cosa consiste il contributo

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’istanza da parte del locatore che possiede i requisiti previsti.

L’importo riconosciuto

L’importo del contributo è commisurato all’importo complessivo delle riduzioni dei canoni di locazione degli immobili a uso abitativo relative alle mensilità dell’anno 2021, già accordate al conduttore e comunicate all’Agenzia delle entrate o che verranno accordate e comunicate all’Agenzia entro il 31 dicembre 2021. Il contributo è un importo pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Dopo il 31 dicembre 2021, in base alle rinegoziazioni indicate nelle istanze e poi effettivamente accordate e comunicate, l’Agenzia procederà all’erogazione dei contributi spettanti. Se le risorse stanziate per il contributo saranno inferiori all’ammontare complessivo dei contributi spettanti in base alle istanze presentate, l’Agenzia delle entrate provvederà all’erogazione mediante riparto proporzionale, sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai locatori.

Uso abitativo

Il contratto di locazione deve avere a oggetto un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l’abitazione principale del conduttore.

Il regime fiscale non conta

Il regime fiscale di tassazione del contratto di locazione non rileva. Pertanto, sono ammessi al beneficio sia i contratti in regime ordinario (soggetti a imposta di registro) sia i contratti in regime di cedolare secca.

Deve essere abitazione principale

Occorre che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale del conduttore, ossia quella nella quale il conduttore dimora abitualmente, e ciò risulti dalla residenza anagrafica.

Contratto attivo al 29 ottobre 2020

Il secondo requisito è che il contratto di locazione deve risultare in essere alla data del 29 ottobre 2020.

Contratto rinegoziato

Il terzo requisito è che il contratto di locazione deve essere oggetto di una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge istitutiva del contributo).

Ammontare del contributo

L’ammontare del contributo è pari al 50% dell’importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei canoni previsti per l’anno 2021 relative ai contratti di locazione che soddisfano i requisiti illustrati al precedente paragrafo. Nel caso di contratti di locazione con più locatori, l’importo delle rinegoziazioni è attribuito al singolo locatore in base alla percentuale di possesso dell’immobile. L’importo massimo del contributo è pari a 1.200 euro per ogni locatore.

Presentazione della richiesta

I proprietari interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza, da trasmettere all’Agenzia esclusivamente in modalità telematica nel periodo tra il 6 luglio 2021 e il 6 settembre 2021.