(foto di repertorio)

Sono sempre esonerati dall’obbligo di Green Pass i minori di 12 anni e le persone esenti dalla campagna vaccinale in base a certificazione medica

Il 21 gennaio è stato approvato il DPCM che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

In particolare, con riferimento all’obbligo di Green Pass, previsto a partire dal 1° febbraio 2022 per i Pubblici Uffici, servizi postali, bancari e finanziari e per le attività commerciali, sono state definite deroghe in relazione ai seguenti ambiti:

esigenze alimentari e di prima necessità (per cui è consentito l’accesso esclusivamente alle attività di vendita al dettaglio indicate nell’allegato 1 al DPCM);
esigenze di salute (es. dispositivi medici, articoli ortopedici ecc.) anche veterinarie;
di giustizia (es. accesso ad uffici giudiziari per denunce, indagini per cui sia necessari la presenza);
di sicurezza (es. Forze dell’ordine per prevenzione e repressione illeciti o attività istituzionali indifferibili).

Nell’ambito delle attività commerciali indicate nell’allegato al DPCM, è consentito l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

In caso di attività miste per cui sia presente un codice ATECO che consente il commercio di prodotti o articoli che non rientrano tra le esigenze primarie di cui sopra, dovrà essere richiesto il Green Pass ai propri clienti.

Il titolare dell’esercizio o il Responsabile dei servizi, per il cui accesso è richiesto il Green Pass, effettuano i controlli previsti utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19”, selezionando l’opzione di verifica “Base” fra le tre che vengono proposte, per effettuare la scansione del QR Code. La verifica dell’identità è discrezionale ma si rende necessaria nei casi, ad esempio, di manifesta incongruenza con i dati anagrafici.

Sono sempre esonerati dall’obbligo di Green Pass i minori di 12 anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale in base a certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare dal Ministero della salute

Si ricorda che dal 20 gennaio scorso è obbligatorio il Green Pass base per le attività legate ai servizi alla persona e che è stato chiarito che, ai fini del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si intendono per “servizi alla persona” le seguenti attività:

saloni di barbieri e parrucchieri;
centri estetici;
istituti di bellezza;
servizi di manicure e pedicure;
attività di tatuaggio e piercing;
sartorie;
lavanderie e tintorie, anche industriali;
pompe funebri.