(foto di repertorio)

L’Ordinanza del ministro Speranza in vigore dal 17 gennaio

Non cambia il colore della Regione Emilia-Romagna legato alla situazione del coronavirus. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che sarà in vigore da domenica 17 gennaio.

Tra le principali novità, il divieto di spostarsi tra regioni, anche se zone “gialle”, e l’introduzione di una zona “bianca” per le regioni con una circolazione del coronavirus particolarmente ridotta e un livello di rischio giudicato basso.

Contestualmente il Consiglio dei ministri ha anche approvato una proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.

Cosa dice il nuovo decreto 

Dal 16 gennaio 2021 e fino al 15 febbraio 2021, sull’intero territorio nazionale:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione“;
  • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione, come la nostra, e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti. Lo spostamento deve durare il tempo necessario a risolvere il problema;
  • Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

In considerazione del permanere dell’emergenza e dell’evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il territorio nazionale i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati al 20 maggio 2021.

Tutti gli indicatori sono peggiorati nella settimana che si sta per concludere. Il tasso di positività passa dal 7,4 al 10%.

Bar e ristoranti

Per i bar l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. “Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00”.“

Scuole infanzia, primarie e medie 

L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.

Scuole superiori

La ripresa delle lezioni in presenza anche alle superiori è consentita, ma ogni regione decide per sé dunque bisognerà consultare le ordinanze regionali.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. 

Obbligo mascherine

 È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Rimangono chiusi invece i musei e, come nel resto d’Italia, cinema, teatri, mostre, fiere e congressi. E palestre, piscine e impianti da sci fino al 15 febbraio.

Il decreto legge 14 gennaio n.2 ha poi confermato la deroga che consente di ricevere a casa propria non più di due persone, eventualmente con bambini al di sotto dei 14 anni o con disabili a carico, per una sola volta al giorno e rispettando gli orari del coprifuoco (ma è consentito il pernottamento).