
Le risposte alle domande più comuni relative al DCPM “IO RESTO A CASA”
È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro?
Ciò va limitato solo in casi di necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso, i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Si sottolinea che ciò è comunque fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono evitare il più possibile i contatti con altre persone. È quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
Ho un figlio minorenne/mi prendo cura di un bambino o di una persona non completamente autosufficiente, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?
Sì, nel caso di minorenni o di persone non completamente autosufficienti, è consentita la presenza di un accompagnatore per le attività motorie in parchi, ville o giardini pubblici.
È consentito spostarsi per raggiungere un’azienda o un cantiere, anche se l’attività d’impresa è stata chiusa o sospesa?
Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall’articolo 2, comma 7, 6aprile. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché’ attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Pertanto, gli spostamenti per e dalle sedi delle aziende la cui attività è sospesa, sono consentiti solo se funzionali alle attività consentite già specificate, nonché per eventuali urgenze, negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse, sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e della distanza interpersonale, evitando comunque di causare assembramenti nei locali oltre che nell’accesso e in prossimità agli stessi. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.
È consentito lo spostamento sul territorio nazionale per l’esercizio di professioni che richiedono operazioni in loco, come nel caso di perizie, rilievi topografici-catastali e/o misurazioni di terreni e/o fabbricati?
Sì, sempre nel rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio. I motivi dello spostamento devono essere legati unicamente ad esigenze lavorative e comunque devono essere dimostrati, anche mediante autocertificazione.
Quali sono le regole per utilizzare i mezzi pubblici?
Gli accessi ai mezzi pubblici sono contingentati in modo da garantire la possibilità del rispetto del distanziamento interpersonale. È obbligatorio l’uso della mascherina o di altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nel dettaglio le regole relative ai mezzi pubblici sono indicate nell’allegato 9 del dpcm. Sono altresì da seguire le indicazioni delle competenti autorità locali e del personale preposto al trasporto.
Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile? Si può andare in due in moto?
Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Entrambi questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.
Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da una terza persona?
Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l’utilizzo dei mezzi privati (vedi faq precedente). Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).
Ho accompagnato una persona malata al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS), posso aspettare stazionando nella sala d’attesa?
No, agli accompagnatori dei pazienti al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS) non è consentito di permanere nelle sale d’attesa, salvo che non siano impartite diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
Sono un parente o un conoscente di un paziente ospitato presso una struttura di lungo degenza, o in una residenza sanitaria assistita (RSA), o in hospice, o in strutture riabilitative, per anziani, autosufficienti e non, posso andare a fargli visita?
L’accesso in tali strutture da parte di parenti e conoscenti dei pazienti ivi ospitati è consentito solo nei casi indicati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui è necessario preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.
Sono in rientro dall’estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all’aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo?
Sì, ma è consentito ad una sola persona, preferibilmente convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di “assoluta urgenza”. Resta fermo l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all’autorità sanitaria.
Sono appena rientrato in Italia e sto trascorrendo il prescritto periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario (della durata di quattordici giorni) nell’abitazione o nella dimora indicata al momento del ritorno. Posso trasferirmi, durante questo periodo, in un’altra abitazione o dimora?
Sì, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario è consentito trasferirsi in un’abitazione o una dimora diversa da quella preventivamente indicata all’Autorità sanitaria, salvo che non siano insorti sintomi da COVID-19. Dal momento del trasferimento bisogna trascorrere nella nuova abitazione prescelta un periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di 14 giorni (il periodo trascorso nella prima abitazione non è computato, quindi in caso di trasferimento va perduto). Il trasferimento deve essere previamente comunicato all’Autorità sanitaria mediante una dichiarazione contenente: l’indirizzo completo della nuova abitazione o dimora, il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa, l’itinerario che si intende effettuare e l’impegno al rispetto delle vigenti prescrizioni per il contenimento del contagio anche per il raggiungimento della nuova dimora e per la sistemazione nella stessa. L’Autorità sanitaria inoltra la comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.
Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono vietati. Agli italiani e agli stranieri che ancora non hanno concluso il viaggio turistico iniziato in precedenza sono consentiti esclusivamente gli spostamenti strettamente necessari per rientrare il prima possibile nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio; quindi i percorsi stradali per/da aeroporti e/o stazioni ferroviarie di partenza/arrivo e fino alla residenza, abitazione o domicilio). Si raccomanda di verificare, la disponibilità effettiva dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo, prima di recarsi agli aeroporti o alle stazioni ferroviarie e marittime. Per indicazioni sul rientro nel proprio Paese, si raccomanda ai turisti stranieri ancora presenti in Italia di contattare l’ambasciata del loro Paese competente per l’Italia.
Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi?
Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti e sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e della distanza interpersonale, evitando comunque di causare assembramenti negli spazi comuni o in prossimità degli accessi.
Come si svolge il servizio di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive?
I bar e i ristoranti all’interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e della distanza interpersonale, evitando comunque di causare assembramenti.
Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche. Tale compito è demandato alle autorità di pubblica sicurezza.